L’articolo 2086 Codice Civile, in seguito alle modifiche intervenute con il Decreto Legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019, al comma 2 stabilisce che: “L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi il recupero della continuità aziendale”.
L’articolo 2086 Codice Civile così modificato impone agli imprenditori, indipendentemente dalle dimensioni, di porre in essere una struttura aziendale idonea a rilevare e fronteggiare una situazione di crisi.
Chiaramente non esistono misure standardizzate valide per tutte le aziende, ma è opportuno adottare modelli organizzativi adeguati e calibrati sulla singola realtà aziendale, preferibilmente avvalendosi di soggetti esterni o di meccanismi di internal audit.
A tal fine, per le società di maggiori dimensioni, riveste un ruolo cruciale l’organo di controllo.